(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 55  del
                          9 novembre 2022) 
 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
    (Omissis).  
 
  Visto l'art. 117, comma sesto della Costituzione; 
  Visto l'art. 42 dello statuto; 
  Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme  per  la  protezione
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio); 
  Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3  (Recepimento  della
legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione  della  fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»); 
  Visto il parere della competente  struttura  di  cui  all'art.  17,
comma 4 del regolamento interno  della  Giunta  regionale  19  luglio
2016, n. 5; 
  Visto il parere favorevole del Comitato di Direzione espresso nella
seduta del 31 marzo 2022; 
  Vista la preliminare deliberazione  di  adozione  dello  schema  di
regolamento del 6 aprile 2022, n. 369; 
  Visto il parere favorevole con raccomandazioni e suggerimenti della
commissione consiliare II espresso nella seduta del 28 luglio 2022; 
  Visto il parere favorevole del  Consiglio  delle  autonomie  locali
espresso nella seduta del 5 settembre 2022; 
  Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'art.
17, comma 4 del regolamento interno della  Giunta  regionale  del  19
luglio 2016, n. 5; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale 24 ottobre  2022,  n.
1184; 
 
                      Considerato quanto segue: 
 
    1. E' necessario approvare un nuovo  regolamento  in  particolare
per intervenire su alcune disposizioni  al  fine  di  adeguarle  alle
modifiche apportate  alla  legge  regionale  n.  3/1994  dalla  legge
regionale n. 61/2020 nonche' alle esigenze di gestione amministrativa
e  faunistica  venatoria  maturate  nel  corso  di  questi  anni   di
applicazione del regolamento. 
  Per quanto concerne il titolo I (Gestione  e  accesso  agli  ambiti
territoriali di caccia), capo I (Funzionamento e gestione finanziaria
degli ATC), capo II (Gestione  faunistica  del  territorio  a  caccia
programmata e Osservatorio per la fauna e l'attivita' venatoria, capo
III (Accesso agli ATC): 
    2. Le norme regolamentari per la gestione e  l'accesso  agli  ATC
sono  in  parte  confermate  e  in  parte  aggiornate  tenendo  conto
dell'esperienza maturata. In particolare, al fine  di  garantire  una
migliore gestione delle  risorse  finanziarie  disponibili  da  parte
degli ATC e degli accessi all'ATC si interviene sulle norme  relative
alla destinazione delle spese per  il  funzionamento  dell'ATC  e  su
alcune disposizioni che disciplinano  l'accesso  dei  cacciatori  che
hanno la residenza anagrafica o venatoria in Toscana. 
    3. Per promuovere la qualita' delle immissione di selvaggina  sul
territorio  regionale  viene  previsto  che  nel  caso  in   cui   la
ricostituzione della fauna selvatica tramite  le  convenzioni  con  i
centri  pubblici  di  riproduzione  di  fauna  selvatica  allo  stato
naturale di cui all'art. 17, comma 3 bis  della  legge  regionale  n.
3/1994 non e' sufficiente a coprire le immissioni, gli ATC provvedono
ad approvvigionarsi sul  libero  mercato  nel  rispetto  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice  dei  contratti  pubblici);
inoltre, per garantire un efficiente funzionamento  dell'Osservatorio
per la fauna e l'attivita' venatoria,  previsto  dall'art.  10  della
legge regionale n. 3/1994, sono previste norme  che  disciplinano  la
collaborazione  dell'Osservatorio  con  altri  soggetti  pubblici   e
privati. 
  Per quanto concerne il titolo  II  (Istituti  faunistici,  istituti
faunistico venatori e Aree sottratte alla caccia programmata), capo I
(Zone  di  protezione  lungo  le  rotte  dell'avifauna  ed  Oasi   di
protezione), capo II (Zone di ripopolamento e  cattura)  e  capo  III
(Centri pubblici  di  riproduzione  di  fauna  selvatica  allo  stato
naturale) e capo IV (Zone di rispetto venatorio). 
    4. Per la realizzazione delle finalita' ambientali proprie  degli
istituti faunistici pubblici stabiliti dalla legge si prevedono norme
di dettaglio per la costituzione e la  gestione  degli  stessi.  Tali
norme vengono in parte riconfermate e in parte aggiornate al fine  di
semplificare le procedure tenendo conto dell'esperienza maturata; con
particolare riguardo ad alcuni istituti pubblici (ZRV e ZRC), al fine
di rendere piu' efficiente il  sistema  di  controllo  regionale,  si
prevede l'istituzione di una commissione tecnica. 
  Per quanto concerne  il  titolo  II,  capo  V  (Centri  privati  di
riproduzione  di  fauna  selvatica  allo  stato  naturale),  capo  VI
(Aziende  faunistico  venatorie),  capo  VII  (Aziende  agrituristico
venatorie), capo VIII (Aree per l'addestramento, l'allenamento  e  le
gare per cani): 
    5. Per la realizzazione delle finalita'  proprie  degli  istituti
faunistici privati  stabilite  dalla  legge  si  prevedono  norme  di
dettaglio  per  la  costituzione  e  per  la  gestione  degli  stessi
istituti. Tali  norme  vengono  in  parte  riconfermate  e  in  parte
aggiornate al fine di tener conto  dei  principi  di  semplificazione
amministrativa  nonche'  dell'esperienza  maturata  negli   anni   di
applicazione delle norme; al fine di migliorare la verifica, da parte
della Regione, della gestione e  il  raggiungimento  degli  obiettivi
delle  aziende  e  delle  aree  di  addestramento  cani  e'  prevista
l'istituzione di una commissione tecnica. 
  Per quanto concerne il titolo II,  capo  IX  (Aree  sottratte  alla
caccia programmata): 
    6. Si disciplinano le regole per la gestione delle aree sottratte
alla caccia programmata e in particolare si definiscono i criteri  da
osservare per l'accoglimento delle domande di esclusione di aree  dal
territorio soggette a caccia programmata per  garantire  la  completa
realizzazione degli obiettivi programmati; inoltre si stabilisce  che
in tali superfici non vengono riconosciuti danni arrecati dalla fauna
selvatica. 
  Per quanto concerne il titolo  III  (Detenzione  e  allevamento  di
fauna selvatica), capo I (Allevamento di fauna selvatica): 
    7.  Per  garantire  una  gestione  degli  allevamenti  di   fauna
selvatica che assicuri il benessere degli animali  vengono  in  parte
riconfermate e in parte aggiornate le regole di dettaglio relative al
rilascio  delle  autorizzazioni,  alle   modalita'   gestionali,   al
trasporto degli animali allevati e al  loro  utilizzo  come  richiami
vivi di caccia. Riguardo ai richiami  vivi  per  uso  caccia  vengono
aggiornate le norme per tener  conto  delle  disposizioni  introdotte
dalla legge regionale n. 61/2020 relative agli anelli inamovibili. 
  Per quanto concerne il titolo IV (Cattura di  uccelli  a  scopo  di
richiamo), capo I (Cattura di uccelli a scopo di richiamo): 
    8. Viene riproposta la disciplina vigente relativa  all'attivita'
di cattura degli uccelli per l'inanellamento e  per  la  cessione  ai
fini di richiamo in conformita' alla normativa statale. 
  Per  quanto  concerne   il   titolo   V   (Appostamenti)   capo   I
(Appostamenti): 
    9. L'appostamento  fisso  di  caccia  rappresenta  una  specifica
modalita' di esercizio venatorio autorizzato dalla Regione. Le  norme
regolamentari  per  la  realizzazione  delle  diverse  tipologie   di
appostamenti, per il rilascio delle  autorizzazioni  e  per  il  loro
utilizzo sono in parte confermate e in parte aggiornate tenendo conto
dell'esperienza maturata, al fine anche di semplificare  le  relative
procedure amministrative. In particolare, per migliorare la  gestione
faunistico venatoria  e  garantire  una  omogenea  distribuzione  dei
cacciatori su tutto il territorio regionale viene  stabilito  che  il
numero degli  appostamenti  fissi  rilasciato  nell'annata  venatoria
1989/1990 sia determinato a livello regionale tenuto conto di  quanto
previsto  dall'art.  5,  comma  3  della  legge  n.   157/1992,   con
possibilita' di aumento delle autorizzazioni degli appostamenti fissi
per ciascun territorio provinciale non superiore al trenta per  cento
rispetto a quelli attivi nella stagione venatoria 2019/2020. 
  Per quanto concerne il titolo VI (Gestione faunistico  venatoria  e
modalita' di prelievo degli ungulati), capo I (Regole generali per la
gestione faunistico venatoria degli ungulati),  capo  II  (Caccia  al
cinghiale), capo III (Prelievo selettivo degli altri ungulati) e capo
IV  (Gestione  faunistico  venatoria  del   cervo   appenninico   nei
comprensori ACATER): 
    10. Si disciplina con norme di dettaglio la  gestione  faunistico
venatoria  degli  ungulati  riconfermando   alcune   disposizioni   e
modificandone altre per tener conto delle esigenze maturate in questi
anni. In particolare, per la  caccia  al  cinghiale  sono  introdotte
forme di responsabilizzazione degli ATC nella gestione dell'attivita'
venatoria  con  riguardo  all'organizzazione  delle  squadre  per  lo
svolgimento   della   caccia   in   braccata   e   alle   conseguenze
dell'inefficacia  degli  interventi   rispetto   alle   esigenze   di
contenimento dei danni. 
  Inoltre con riferimento alla gestione  del  cervo  appenninico,  in
accordo  con  la  Regione  Emilia-Romagna,  vengono   modificate   le
disposizioni regolamentari per tener conto dell'esperienza maturata e
dell'esigenza di rendere piu' dinamica la gestione in funzione  degli
impatti del cervo sulle colture. 
  Per quanto  concerne  il  titolo  VII  (Abilitazioni  all'esercizio
venatorio e altre abilitazioni), capo I  (Abilitazioni  all'esercizio
venatorio e al prelievo selettivo degli  ungulati),  capo  II  (Altre
abilitazioni): 
    11. Si disciplinano con norme  di  dettaglio  le  regole  per  le
abilitazioni  confermando  sostanzialmente  quelle  gia'  vigenti   e
apportando alcune modifiche per tener  conto  dell'esperienza  e  per
velocizzare il procedimento per l'abilitazione al prelievo  selettivo
degli ungulati. In particolare si prevede l'obbligo di  possedere  il
certificato della prova di tiro al momento della presentazione  della
domanda  e  riguardo  agli  esami  di  abilitazione  alla  caccia  di
selezione si prevede il requisito di avere la residenza anagrafica  o
venatoria in Toscana. 
  Per quanto  concerne  il  titolo  VIII  (Portale  per  la  gestione
faunistico venatoria - RT CACCIA): 
    12.  Al  fine  di  consentire  l'implementazione  dell'uso  della
telematica nei  procedimenti  amministrativi  in  materia  faunistico
venatoria, sono aggiornate le disposizioni operative. 
  Per quanto concerne il titolo IX (Disposizioni finali): 
    13. Si  dispone  l'efficacia  differita  delle  disposizioni  del
presente regolamento per evitare difficolta' nell'applicazione  delle
nuove norme, tenuto conto del fatto  che  fino  al  31  gennaio  2023
rimane aperta la stagione faunistico venatoria 2022 - 2023. 
  Per quanto concerne il parere della Commissione consiliare: 
    14. di accogliere i punti 1, 2, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 19,  20,
21, 22, 23, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 36 ,37, 38, 39, 40 in  parte,
41 e di adeguare conseguentemente il testo. 
  15. di non accogliere: 
    - il punto 3 in cui con riferimento all'art. 1, comma 5 si chiede
di sopprimere le parole  «Non  sono  ammesse  posizioni  direttive  e
dirigenziali», in quanto, tenuto conto delle funzioni dei Comitati di
gestione degli ATC, tali posizioni non sono ritenute necessarie; 
    - il punto 5 in cui con riferimento all'art. 2, comma 5 si chiede
di integrare con  la  previsione  del  «previo  parere  della  Giunta
regionale»  in  quanto   l'ATC   e'   dotato   di   autonomia   nella
determinazione della percentuale dei proventi derivanti  dalle  quote
di iscrizione; 
    - il punto 9 in cui con riferimento all'art. 4, comma 3  dopo  le
parole «terzo settore», si chiede di aggiungere le  seguenti  parole:
«oltre che con il  CIRSeMAF,»  in  quanto  non  occorre  esplicitarlo
perche' il CIRSeMAF e' ricompreso tra i soggetti esterni sia pubblici
che privati indicati nella disposizione; 
    - il punto 11 in cui con riferimento  all'art.  10,  comma  2  si
chiede  di  ripristinare  il  comma  4  dell'art.  11   del   vigente
regolamento in quanto, vista l'oggettiva diminuzione  dei  cacciatori
toscani, si ritiene necessario, per mantenere una  migliore  gestione
faunistico venatoria del territorio, innalzare al  10  per  cento  il
precedente limite del 5 per cento; 
    - il punto 18 in  cui  con  riferimento  all'art.  24,  comma  2,
lettera d) si chiede di inserire dopo le parole  «superficie  aperta»
le seguenti «fino ad un massimo di ettari...» demandando alla  Giunta
regionale l'individuazione del tetto in quanto la percentuale del tre
per  cento  stabilita  e'   ritenuta   congrua   per   le   finalita'
dell'istituto faunistico; 
    - il punto 25 in cui con riferimento  all'art.  40,  comma  2  si
chiede  di   valutare   attentamente   il   consentire   nelle   aree
addestramento cani attivita' con rapaci diurni e notturni  in  quanto
la legge n. 157/1992 prevede fra i mezzi  di  caccia  l'utilizzo  del
falco.   Pertanto   si   ritiene    importante    poter    effettuare
l'addestramento di queste specie selvatiche; 
    - il punto 34 in cui con riferimento all'art.  60,  comma  13  si
chiede  di   chiarire   la   procedura   con   cui   si   trasferisce
l'autorizzazione in caso di decesso del titolare in quanto si ritiene
opportuno  non  coinvolgere  soggetti  terzi   al   passaggio   della
titolarita' del capanno intestata a persona deceduta; 
    - il punto 35 in cui con riferimento  all'art.  63,  comma  3  si
chiede di ripristinare il contenuto dell'art. 62, comma 3 del vigente
regolamento in quanto l'attuale formulazione consente una piu'  ampia
fruizione degli appostamenti fissi autorizzati; 
    - il punto 40 in cui con riferimento  all'art.  74,  comma  7  si
chiede di inserire  le  parole  «almeno  nel  numero  minimo  per  la
costituzione della  squadra.  Comunque  alla  data  di  consegna  del
registro  tutti  i  cacciatori  devono  essere  in  regola   con   il
pagamento», in quanto la nuova  formulazione  consente  agli  ATC  di
gestire in modo piu' adeguato le risorse provenienti dalle  quote  di
iscrizione; 
    - i punti 4, 10, 15, 16, 24 e 28. Le raccomandazioni espresse  in
tali punti richiedevano una  rivalutazione  delle  scelte  effettuate
dalla  Giunta  regionale  sotto  il  profilo  tecnico-giuridico.   La
valutazione svolta ha condotto alla riconferma del testo. 
 
                 Si approva il presente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Funzionamento degli Ambiti Territoriali  di  Caccia  (ATC)  (articoli
  11-bis e 11-ter della legge regionale n. 3/1994) 
 
  1. Le  sedute  del  comitato  di  gestione  sono  pubbliche,  ferma
restando la possibilita' per il comitato di gestione di  disporne  la
riservatezza  quando  sono  trattati  argomenti  contenenti  dati   o
informazioni  soggetti  alla   disciplina   vigente   relativa   alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati. 
  2.  Gli  atti  degli  ATC  sono  soggetti  alla   normativa   sulla
trasparenza di cui al  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33
(Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni). 
  3. I lavori del comitato, propedeutici alle attivita'  decisionali,
possono essere svolti anche in commissioni composte da alcuni  membri
del comitato stesso alle quali  possono  anche  partecipare  soggetti
esterni dotati di specifiche competenze. 
  4. Il  revisore  puo'  assistere  alle  riunioni  del  comitato  di
gestione. 
  5. Per lo svolgimento delle attivita'  di  cui  all'art.  12  della
legge 12 gennaio 1994, n. 3  (Recepimento  della  legge  11  febbraio
1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma
e per il prelievo venatorio»), l'ATC puo' dotarsi  anche  di  proprio
personale  dipendente.  Non  sono  ammesse  posizioni   direttive   e
dirigenziali. 
  6. Il comitato di  gestione  decide  in  ordine  al  fabbisogno  di
servizi, forniture, incarichi  professionali,  personale  tecnico  ed
amministrativo. 
  7. Gli ATC possono approvare appositi  disciplinari  o  regolamenti
per le materie di loro  competenza,  in  conformita'  alla  normativa
regionale e  nazionale  vigente.  L'iscrizione  all'ATC  comporta  la
conoscenza e l'accettazione dei disciplinari o regolamenti approvati.